Art. 49 c.c. (Dichiarazione di assenza)

art 49 c.c.
art 49 c.c.

Art. 49 c.c. (Dichiarazione di assenza)

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i
presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di
avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui
possono domandare al tribunale competente, secondo l’articolo
precedente, che ne sia dichiarata l’assenza.

 

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